Prelazione: la comunicazione non deve essere replicata in favore del cessionario

Pubblicato il 28 ottobre 2009
Con sentenza n. 5369, la Terza sezione civile della Cassazione si è pronunciata in tema di prelazione urbana in caso di vendita di un immobile non destinato ad abitazione e cessione d'azienda.

In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che il cessionario del contratto di locazione e insieme dell'azienda, il quale sia subentrato all'originario conduttore dopo la inutile scadenza del termine concesso a quest'ultimo per l'esercizio del diritto di prelazione, non ha diritto ad una nuova comunicazione e a un nuovo termine per l'esercizio dello stesso diritto; e questo perchè, a seguito della cessione del contratto, si determina una vera e propria successione a titolo particolare per atto tra vivi con conseguente sostituzione del cessionario nella identica posizione di diritti e obblighi del cedente, e della opponibilità, da parte del contraente ceduto, al cessionario di tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ivi compresa la decadenza già verificatasi nei confronti del cedente.

In tali circostanze, continua la Corte, non è di nessun rilievo il fatto che l'immobile di specie sia stato successivamente oggetto di vendita proprio in favore di quest'ultimo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

IMU sui beni-merce: la Corte costituzionale conferma l’obbligo

18/04/2025

Dimissioni per fatti concludenti, ecco i chiarimenti del Ministero del lavoro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy