Prefetto revoca la patente. Niente discrezionalità, giurisdizione al Giudice ordinario

Pubblicato il 11 agosto 2017

Decreto prefettizio di revoca, mera esecuzione del giudicato penale

Il Tar per il Piemonte, seconda sezione, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione - in favore del Giudice ordinario - in ordine al ricorso presentato da un conducente, avverso il decreto prefettizio di revoca della patente di guida, ove il Prefetto aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale penale, che lo aveva condannato per aver provocato un incidente guidando in stato di ebbrezza, con applicazione della revoca della patente quale sanzione accessoria.

Invero il decreto impugnato – precisano i Giudici amministrativi con sentenza n. 259 del 22 febbraio 2017 – altro non è che la mera esecuzione di una sentenza penale. Sicché, da un lato, qualunque contestazione inerente l’an ed il quantum della sanzione non avrebbe potuto che essere svolta nel contesto del processo penale. Dall’altro, eventuali profili inerenti la mera esecuzione da parte del Prefetto, per quel che qui rileva, non si sottraggono alla giurisdizione del Giudice ordinario, data l’assenza di discrezionalità che tale attività comporta.

 

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