Si allarga la platea dei soggetti tenuti all’invio dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria.
Porta la firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Gualtieri, il decreto datato 22 novembre 2019 che individua l’elenco dei soggetti tenuti all’adempimento, per consentire l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Si legge nel provvedimento che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, sono tenute ad inviare al Sistema TS i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2019, anche altre categorie di soggetti diverse da quelle già previste dall’articolo 3, comma 3, del Dlgs n. 175/2014.
Nello specifico, si tratta degli iscritti ai seguenti albi:
tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
tecnico audiometrista;
tecnico audioprotesista;
tecnico ortopedico;
dietista;
tecnico di neurofisiopatologia;
tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
igienista dentale;
fisioterapista;
logopedista;
podologo;
ortottista e assistente di oftalmologia;
terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
tecnico della riabilitazione psichiatrica;
terapista occupazionale;
educatore professionale;
tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
assistente sanitario;
biologi.
Le modalità di trasmissione sono regolate dalle stesse norme previste dal decreto Mef del 31 luglio 2015 e dal decreto Mef del 27 aprile 2018.
Per le finalità suddette, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione dovrà rendere disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti iscritti. Analogo discorso per l'ordine dei biologi.
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