Nessuna deroga all'obbligo per la detraibilità Irpef del 19%: le spese sanitarie e veterinarie, i mutui agrari e fondiari e gli altri oneri ex articolo 15 del Tuir del periodo d’imposta 2020, da comunicare all’Agenzia delle entrate per la precompilata, devono essere tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Restano escluse spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
È quanto chiarisce l’Agenzia con i due provvedimenti n. 329652 e n. 329676 del 16 ottobre 2020.
A dettare la regola l’articolo 1, comma 679 della legge n. 160/2019 (Bilancio 2020) che, dal 1° gennaio 2020 stabilisce che la detrazione Irpef del 19%, degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:
Nello specifico:
Il secondo provvedimento si riferisce, ad esempio, agli interessi passivi e agli oneri accessori sostenuti per mutui agrari e fondiari, ai premi per assicurazioni sulla vita, alle spese per l’istruzione, rette di asili nido e spese funebri.
Dunque, non essendoci una deroga, l’obbligo vale per tutti i pagamenti del 2020.
I consulenti fiscali saranno costretti a controllare tutte le spese a partire dal 1° gennaio 2020, i pagamenti in contanti non saranno più detraibili al 19% ai fini Irpef e non andranno comunicati.
Si ricorda che il circuito di credito commerciale tramite piattaforma web non rispetta i requisiti di tracciabilità previsti dal comma 679 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (160/2019).
Pertanto, il pagamento attraverso questo strumento, che utilizza moneta complementare, non dà diritto alla detrazione del 19%.
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