Precisazioni Inps sulla contribuzione per interruzione dei rapporti di lavoro
Pubblicato il 28 giugno 2013
Con il
messaggio n. 10358, del 27 giugno 2013, l'Inps fornisce ulteriori chiarimenti sul nuovo contributo dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dal 1° gennaio 2013, a seguito anche delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2013.
Si precisa che i datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto procuri al lavoratore il diritto teorico alla nuova indennità ASpI, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa.
Non rilevano altri rapporti precedenti e conclusi, anche se a tempo indeterminato, ma l'anzianità aziendale su cui dovrà essere calcolato il contributo è quella relativa all'ultimo rapporto cessato. In caso di rapporti a tempo determinato, questi si considerano ai fini dell'anzianità aziendale solo se trasformati senza soluzione di continuità.
Nel messaggio viene affrontata la problematica relativa al lavoro intermittente, per precisare che i periodi in cui il lavoratore resta a disposizione non rilevano ai fini del calcolo dell'anzianità lavorativa. Sempre ai fini della determinazione dell’anzianità aziendale, non possono essere conteggiati i periodi di sospensione per aspettativa non retribuita.
In caso di interruzioni dovute a operazioni societarie, l'anzianità aziendale è valutata sulla base della durata complessiva del rapporto, comprendente anche il periodo svolto presso l'azienda cedente.
L'esonero dal contributo è previsto nei casi in cui i lavoratori siano collocati in mobilità dal curatore, liquidatore o commissario, fino al 31 dicembre 2016, termine entro cui rimarrà in vigore l'art. 3 della legge
223/1991.