Precisazioni Inail sull'intervento sostitutivo in caso di Durc negativo

Pubblicato il 07 ottobre 2013 L'Inail, con nota 5992/2013 del 3 ottobre 2013, fornisce chiarimenti in materia di intervento sostitutivo in caso di Durc, contenuto nel decreto Fare (decreto legge n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013).

L'intervento sostitutivo si ha quando si presentano inadempienze contributive nei versamenti dovuti all'Inail, all'Inps o alle casse edili e le stazioni appaltanti si sostituiscono all'impresa debitrice, facendosi carico del debito contributivo ed effettuando il relativo versamento agli stessi e la trattenuta dell'importo dal corrispettivo dovuto in forza dell'appalto.

L'Inail mette in rilievo come il decreto legge n. 69/2013 abbia esteso la disciplina in materia, precisando che in caso Durc negativo per debiti nei confronti dell'Istituto assicuratore sono previsti contributi pubblici ridotti alle imprese. La pubblica amministrazione deve, in tal caso, trattenere dal contributo l'importo dei debiti e versarlo alla sede Inail competente.

È previsto che la procedura sia attivata direttamente da tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b, del dpr n. 207/2010 e che si applichi anche alle amministrazioni pubbliche che erogano contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere per i quali sia prevista l'acquisizione d'ufficio del Durc.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

03/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

03/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

03/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy