Precisazioni della Corte di giustizia sullo status di rifugiato
Pubblicato il 10 novembre 2010
La Corte di giustizia dell'Ue, con sentenza pronunciata lo scorso 9 novembre sulle cause riunite
C-57/09 e
C-101/09, ha fornito importanti chiarimenti in ordine all'interpretazione delle norme contenute nella Direttiva 2004/83/CE riguardanti l’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.
In particolare, i giudici europei hanno sottolineato come l’articolo 12, n. 2, lett. b e c), della detta Direttiva debba essere interpretato nel senso che:
- non costituisce automaticamente un fondato motivo per ritenere che la persona considerata abbia commesso un
“reato grave di diritto comune” o “
atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite” la circostanza che una persona abbia fatto parte di un’organizzazione terroristica;
- per ritenere che una persona abbia commesso reati o atti di terrorismo occorre procedere ad una valutazione caso per caso;
- l'esclusione dallo status di rifugiato non è subordinata alla circostanza che la persona considerata rappresenti un pericolo attuale per lo Stato membro di accoglienza né è subordinata ad un esame di proporzionalità;
- gli Stati membri possono riconoscere un diritto d’asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato purché tale protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato.