si è pronunciata – sentenza 24274/2006 – sul rapporto di agenzia intercorso tra una banca ed un promotore finanziario cui era stato affidato non solo l’incarico principale di promuovere la conclusione di contratti, ma anche il compito accessorio di supervisore di altri agenti in una determinata zona. L’istituto bancario aveva, improvvisamente, revocato, unilateralmente e con effetto immediato, l’incarico accessorio, provocando che l’agente recedesse dal rapporto senza dare alcun preavviso poiché sosteneva l’esistenza di una giusta causa. La banca aveva, allora, preteso il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e un’ulteriore penale, prevista dal contratto individuale a carico dell’agente per il recesso senza preavviso privo di giusta causa. non ha, in effetti, ravvisato una giusta causa di recesso nella revoca immediata di un incarico accessorio, tuttavia ha ritenuto che l’agente inadempiente non potesse subire conseguenze più gravose di quelle riservate al preponente in analoga situazione di inadempimento. E’ vietato, ad avviso della Corte, non solo stabilire a carico dell’agente un preavviso più lungo, ma anche imporgli, in via alternativa, un sacrificio economico maggiore di quello che, in una situazione analoga, dovrebbe sopportare il preponente. L’aver assoggettato solo il recesso dell’agente a una penale ulteriore, oltre a quella rappresentata dall’indennità sostitutiva del preavviso, si traduce infatti in un tentativo di elusione di una norma imperativa - l’articolo 1750 del Codice civile - tale da rendere una simile pattuizione nulla per frode alla legge.
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