Il professionista presso cui il tirocinio viene svolto vigila sull'attività del tirocinante per verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali e all'acquisizione di esperienze applicative (articolo 44, dlgs n. 139/2005). Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 2041 c.c. Ne consegue che il tirocinante può rivendicare un indennizzo per eventuali ingiustificati arricchimenti da parte del titolare dello studio.
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