Le Sezioni unite civili della Cassazione, con sentenza n. 28170 del 26 novembre, hanno accolto il ricorso avanzato da un praticante avvocato bergamasco che era stato cancellato dall'albo in quanto carabiniere. Secondo i giudici di legittimità, le incompatibilità previste per gli avvocati, “trattandosi di preclusioni volte a garantire l'indipendente svolgimento del mandato professionale”, possono essere estese ai soli praticanti ammessi al patrocinio. I tirocinanti non ammessi al patrocinio, pertanto, possono essere iscritti nell'apposito Registro speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati.
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