La deduzione dei costi con il limite del 75%, operativa dal 1° gennaio 2009, evita perdite di gettito per l’Erario, ma la compensazione tra la maggiore Iva detratta ed i minori costi dedotti non è la stessa per tutti. Saranno avvantaggiati i professionisti, perché mantengono il limite di deducibilità del 2% dei compensi, e le aziende che non hanno alcuna riduzione per le spese di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta; mentre, sono svantaggiati in contribuenti minimi, chi ha dei limiti alla detrazione Iva per effetto del pro-rata e le imprese che sostengono cospicui costi per pranzi di lavoro e pernottamenti in hotel.
Ad esempio, per i contribuenti minimi la detrazione dell’Iva non avrà alcun effetto e non potrà, quindi, bilanciare la riduzione della deducibilità. Allo stesso modo, le agenzie di viaggio non avranno vantaggi dalla detraibilità dell’Iva determinando l’imposta con il metodo “base da base”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".