In seguito all'emanazione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, (c.d. Decreto Semplificazioni), che ha interamente riscritto l'art. 14, Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il potere di disposizione del personale ispettivo è stato ampliato con la chiara finalità di rafforzare la tutela sostanziale dei lavoratori e di perseguire la promozione della legalità dei rapporti di lavoro.
Premesso che il predetto potere di disposizione consente, agli ispettori del lavoro, di intervenire mediante provvedimenti immediatamente esecutivi sulle irregolarità rilevanti in materia di lavoro e legislazione sociale non soggette a sanzioni penali o amministrative, la Direzione Centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro ha inteso, con la nota interna 15 dicembre 2020, n. 4539, produrre una serie di ipotesi applicative circa le fattispecie rientranti nell'alveo di attuazione del potere dispositivo.
In particolare, la disposizione potrà essere adottata sia in tutti i casi in cui le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale non siano soggette a sanzioni penali o amministrative che a tutte le ipotesi di mancata o errata applicazione degli obblighi normativi e contrattuali, con esclusione delle sole ipotesi in cui l'obbligo sia rinvenibile in una scelta negoziale delle parti.
In tal senso, la disposizione potrà essere adottata anche con riferimento a comportamenti pregressi sanabili ovvero alle fattispecie rientranti dalle precedenti disposizioni degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 520/1955 in materia di prevenzione infortuni.
Rientrano tra le ipotesi contemplate dalla predetta nota dell'INL:
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