CNPADC: potere di accertamento

Pubblicato il 22 luglio 2020

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14377 depositata l’8 luglio 2020, accoglie il ricorso della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), avverso la sentenza n. 10501/2013 della Corte d’Appello di Roma che aveva confermato la decisione, in primo grado, del Tribunale di Roma, con la quale si era ritenuto che alla predetta Cassa non spettasse un potere autonomo, qualora fosse mancata una conforme decisione del relativo Ordine professionale, di verificare i requisiti di legittimità dell’esercizio della professione, ai fini del riconoscimento dei corrispondenti anni di iscrizione.

La Corte di Cassazione ritiene il motivo del ricorso fondato e afferma che la CNPADC è titolare del potere di accertare, sia all’atto dell’iscrizione, sia periodicamente, che l’esercizio della professione dei dottori commercialisti non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità stabilite dalla legge, salvo che quest’ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente. Si rammenta, che a tale soluzione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono giunte componendo il contrasto insorto in ordine all’individuazione dei poteri della CNPADC circa l’accertamento della legittimità dello svolgimento dell’attività professionale. In particolare, un primo orientamento riteneva tale potere di accertamento rimesso esclusivamente al Consiglio dell’Ordine di appartenenza del professionista, evidenziando che le norme riguardanti il procedimento di cancellazione dall’albo dei commercialisti, nel disciplinare il potere ed il procedimento di cancellazione da quest’ultimo, prevedono particolari garanzie a favore dell’interessato, cioè il diritto di essere sentito e la possibilità di proporre ricorso al Consiglio Nazionale di categoria.

Tale orientamento giurisprudenziale derivava anche dalla mancanza di una disposizione analoga a quelle previste per la Cassa Forense e per la Cassa Geometri, in forza delle quali a questi ultimi Enti previdenziali è riconosciuto il potere di accertare eventuali situazioni di incompatibilità ai fini del trattamento pensionistico. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale contrario, la potestà esclusiva del Consiglio dell’ordine in merito alla cancellazione per incompatibilità riguarda solo l’aspetto afferente l’esercizio della professione, mentre quella attribuita alla Cassa previdenza è finalizzata a verificare uno dei presupposti per il riconoscimento di un trattamento pensionistico e, segnatamente, quello riguardante l’avvenuto esercizio legittimo della professione.

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