Con sentenza n. 24535/2015 la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto le ragioni di alcune ricorrenti, che si erano rivolte al Comune per vedersi risarcire di quanto pagato a titolo di sanzioni amministrative per divieto di sosta.
Le stesse infatti si erano viste recapitare diverse multe, in quanto, sebbene autorizzate a sostare la propria vettura in zona riservata ai residenti, trovando spesso i posti occupati, si vedevano costrette a parcheggiare "a caso", ovvero, in altre zone con divieto di sosta
La Cassazione tuttavia, nel respingere la pretesa, ha chiarito che il riconoscimento ai privati di un interesse legittimo quale quello, come nella specie, di circolare e sostare in una zona a traffico limitato, non attribuisce agli stessi – ove il concreto esercizio della prerogativa non sia esercitabile – il diritto di agire indiscriminatamente anche in violazione delle normale regole di circolazione
In altre parole, il fatto di trovare occupati gli stalli destinati ai parcheggi in aree riservate, non attribuisce ai privati rimasti insoddisfatti nelle loro legittime aspettative il diritto di parcheggiare in zone dove c' è divieto di sosta o fermata.
Né nel caso di specie – ha concluso la Corte – le odierne ricorrenti si sono preoccupate di spiegare per quale motivo, anziché impugnare le sanzioni amministrative per la sosta vietata nelle sedi competenti (per l'appunto, presso il giudice amministrativo), abbiano invece preferito rivelarsi contro il Comune, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti.
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