La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 2 del 10 novembre 2015, si è soffermata sulla questione relativa all’uso improprio della casella di posta elettronica aziendale, che si sostanzia, principalmente, nel ricorso, da parte del dipendente, a tale casella per effettuare comunicazioni o intrattenere rapporti di natura essenzialmente personale, non legati, neanche occasionalmente, allo svolgimento della prestazione lavorativa.
La Fondazione, ha evidenziato che, di fatto, nei casi in cui la condotta del dipendente si sia sostanziata nell’utilizzo della posta aziendale senza produzione di un danno serio e quantificabile, la Corte ha sempre individuato come proporzionata e sufficiente una sanzione disciplinare di natura conservativa (ex multis: Cass., Sez. lav., 18 Marzo 2014, n. 6222; Cass., Sez. lav., 17 Giugno 2011, n. 13353; Cass., Sez. lav., 29 Settembre 2005, n. 19053).
Per i CdL la posizione della Cassazione suscita perplessità in quanto avalla l’azione del dipendente che, esplicitamente e coscientemente, contravviene a specifiche indicazioni precauzionali datoriali, utilizzando a fini personali strumenti informatici di cui dispone in virtù della posizione professionale ricoperta in azienda.
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