La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza n. 38/5/2010, ha ribadito uno specifico diritto del contribuente che è quello di muovere rilievi e formulare osservazioni in merito al Processo verbale di contestazione (Pvc) di fronte all’organo ispettivo. Da qui, la conclusione che non è ammesso l’atto di accertamento da parte del Fisco, nel giorno immediatamente successivo a quello in cui era stato formulato il Pvc, come conclusione di un atto di ispezione fiscale da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
In ogni caso, ribadendo un principio già espresso dalla Corte costituzionale, i giudici tributari regionali riconoscono che deve essere garantito il diritto di replica da parte del contribuente, che deve esplicarsi necessariamente nel termine previsto dei 60 giorni. Non è ammesso in alcun modo un atto di accertamento notificato prima della scadenza dei sessanta giorni se non viene motivata la “particolare urgenza”.
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