Possibili esoneri per le comunicazioni obbligatorie con i paesi black list

Pubblicato il 21 luglio 2010

L’ufficialità della proroga al 31 ottobre delle comunicazioni mensili che superano i 50mila euro (ora al 31 agosto 2010) effettuate con i black list ancora non è arrivata. Si avrà con l’emanazione di un dcpm.

Nel frattempo, si devono sciogliere alcuni dubbi operativi.

Il primo riguarda i soggetti che rientrano nel regime di cui all’articolo 36-bis del Dpr 633/72, titolato “dispensa da adempimenti per le operazioni esenti”, per i quali l’Iva sugli acquisti è totalmente indetraibile. Da ciò scaturirebbe che il provvedimento n. 2010/102282 delle Entrate, che disciplina le specifiche tecniche per la comunicazione da parte dei soggetti passivi Iva, dovrebbe prevedere uno specifico esonero per i soggetti di cui sopra, al fine di evitare degli aggravi amministrativi, a cui non corrisponde un beneficio in termini di efficacia delle indagini.

È il caso degli istituti di credito che svolgono attività paragonabile al “commercio al minuto e attività assimilabili”, per i quali è previsto uno specifico provvedimento che regola i relativi adempimenti Iva. In particolare, le operazioni esenti effettuate dalle banche vanno registrate, ai fini Iva, solo se è stata rilasciata la fattura su richiesta esplicita del cliente. Inoltre, le operazioni effettuate con paesi black list, la maggior parte delle volte non sono registrate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto proprio perché i paesi elencati nei due decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 sono per lo più extra-Ue. Dunque, la comunicazione Iva da effettuare risulta particolarmente complicata. Da qui l’esigenza di una ulteriore specificazione per semplificare ulteriormente gli adempimenti connessi alla comunicazione, dato che l’agenzia delle Entrate è già a conoscenza - grazie all’anagrafe dei rapporti finanziari - della residenza dei clienti delle banche, per cui il rischio di frodi fiscali alla base dell’adempimento richiesto dal decreto “incentivi” potrebbe non sussistere.

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