Con l'articolo 26 del Decreto Cura Italia, il Governo ha escluso espressamente il computo della sospensione del rapporto di lavoro per malattia o quarantena dei dipendenti affetti da infezione da Covid-19 derivante da appositi provvedimenti dell'autorità sanitaria. Successivamente alle specifiche fornite dall'Istituto previdenziale, con il messaggio 9 ottobre 2020, n. 3653, i lavoratori in quarantena fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero i lavoratori in sorveglianza precauzionale possono, previo accordo con il datore di lavoro, continuare a rendere, con modalità agile, la propria prestazione lavorativa, senza aver diritto ai trattamenti previdenziali di malattia o degenza ospedaliera. Diversamente, esclusivamente nei casi di conclamata patologia spetteranno le indennità e il relativo computo previdenziale. Nessuna misura speciale è stata prevista, invece, per le patologie comunque connesse al Covid-19, rimanendo valida la disciplina generale a tutela dei lavoratori dipendenti.
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