Decreto rinvii polizze catastrofali in Gazzetta e Faq Mimit

Pubblicato il 02 aprile 2025

A Palazzo Piacentini, durante un incontro con i rappresentanti delle categorie produttive, è stato illustrato il nuovo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo 2025. Questo provvedimento introduce l'obbligo progressivo, distinguendo le diverse categorie di imprese in base alle loro dimensioni, per le aziende italiane di stipulare una polizza assicurativa che tuteli contro i danni derivanti da eventi catastrofici.

Il documento ha trovato spazio nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025 e corrisponde al decreto-legge n. 39, datato 31 marzo 2025.

Il 1° aprile 2025 sono state pubblicate delle Faq riguardati indicazioni sulla polizza obbligatoria per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18.

Tempistiche per l'adeguamento

Le grandi aziende, che devono iniziare a rispettare l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa a partire dal 1° aprile 2025, avranno a disposizione 90 giorni durante i quali, anche in assenza di copertura, continueranno ad avere accesso agli incentivi pubblici.

Le medie imprese, con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 250, avranno tempo fino al 30 settembre 2025 per completare la sottoscrizione del contratto assicurativo.

Per le micro e piccole imprese, l’obbligo di assicurazione è posticipato fino al 31 dicembre 2025.

Nel caso in cui le imprese non adempiano a tale obbligo, non potranno più usufruire di incentivi statali o altre risorse pubbliche destinate a sostenere la crescita e lo sviluppo delle loro attività.

Tavolo di monitoraggio

Per garantire che l’attuazione della nuova norma avvenga in modo chiaro e condiviso, e per favorire un ampio dibattito durante la fase di conversione in legge, il Mimit ha creato un tavolo di monitoraggio.

A questo tavolo parteciperanno non solo rappresentanti delle categorie produttive, ma anche esperti dell'Ivass, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, con l'obiettivo di seguire e valutare gli sviluppi del mercato legato a questa nuova normativa.

Supporto alle compagnie assicurative

La normativa che istituisce l'obbligo di assicurazione per le calamità naturali prevede un'importante misura di supporto alle compagnie assicurative: la possibilità di ridurre il rischio condividendo parte della loro esposizione con una società pubblica.

In pratica, le compagnie possono riassicurarsi non solo con operatori internazionali, ma anche attraverso SACE, la società pubblica. Questa collaborazione consente alle compagnie di trasferire fino al 50% dei rischi, condividendo anche i premi assicurativi con SACE.

Per sostenere questo meccanismo, è stato istituito un fondo pubblico di 5 miliardi di euro, destinato a coprire i primi tre anni di applicazione della legge, offrendo così una maggiore sicurezza alle compagnie assicurative.

Faq Mimit del 1° aprile 2025

Il 1° aprile 2025 sono state pubblicate delle Faq riguardati indicazioni sulla polizza obbligatoria per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18.

  1. Obbligo di polizza per beni in affitto o leasing. L’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’attività d’impresa (elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile), anche se non di sua proprietà, esclusi quelli già coperti da altra assicurazione.
  1. Beni con abuso edilizio. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili con abuso edilizio o senza le autorizzazioni necessarie.
  1. Beni immobili in costruzione. Non sono soggetti all’obbligo assicurativo.
  1. Polizze collettive. È possibile soddisfare l’obbligo anche aderendo a polizze collettive.
  1. Tipo di imprese soggette all’obbligo. Tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese sono obbligate, eccetto le imprese agricole.
  1. Adeguamento delle polizze esistenti. Le polizze in corso devono essere adeguate al primo rinnovo o quietanzamento utile.
  1. Obbligo per studi legali. Gli studi legali sono soggetti all’obbligo solo se iscritti al Registro delle imprese.
  1. Attività svolta in casa. Se l’immobile è utilizzato anche per l’attività d’impresa, l’obbligo di assicurazione riguarda solo la parte utilizzata per l’impresa.
  1. Imprese senza beni assicurabili. Le imprese che non possiedono né impiegano beni specifici non sono obbligate alla polizza.
  1. Veicoli iscritti al PRA. Sono esclusi dalla copertura assicurativa, che non si applica a mezzi di trasporto iscritti allo stesso.

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL corretto negli appalti pubblici socio-sanitari e criteri per la base d’asta

02/04/2025

NASpI anticipata: niente restituzione integrale in caso di lavoro breve

02/04/2025

Incentivi contributivi per chi assume con contratto di apprendistato: la mappa

02/04/2025

Giustizia tributaria: al via Ufficio Ispettivo e Massimario

02/04/2025

Bollette, contributo straordinario di 200 euro: novità dal 1° aprile 2025

02/04/2025

Società cooperative, consorzi e BCC, regole e modelli per revisione e ispezione straordinaria

02/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy