Un professionista si rivolge al Ministero dello Sviluppo Economico per sapere se il requisito valido in tema di incubatori certificati possa essere applicato anche alle Pmi innovative, facendo quindi riferimento alle spese attinenti al ramo aziendale innovativo della Pmi e rapportandole esclusivamente all’inerente maggiore entità fra costo e valore totale della produzione innovativa.
La richiesta ha preso spunto da un precedente parere reso dal MiSE (prot. 117280 del 14 luglio 2015), secondo cui il requisito dell’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno alle Start up innovative, di cui all’art. 25, comma 5, lett. “e”, del DL 179/2012, può anche essere riferito all’avvalimento delle esperienze maturate dai singoli rami d’azienda dedicati al supporto e alla consulenza alle Start up innovative.
Il Ministero, tenuto conto delle diverse norme che regolamentano le Pmi innovative e le Start up, tuttavia, ritiene che l'applicazione analogica fornita nel suddetto parere del 2015 non risulti possibile.
Infatti, proprio dalla lettura delle disposizioni che individuano i requisiti per le Pmi innovative risulta evidente che non è applicabile a queste ultime il principio riferito alle Start up innovative.
Il fondamento è proprio nella disposizione relativa al requisito in esame, in base al quale il volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione è rapportato al maggiore tra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa.
Pertanto, secondo il Ministero, il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno alle Start up innovative, di cui all'art. 25, comma 5, lettera «e», del Dl n. 179 del 2012 non può, in via analogica, essere applicato anche alle piccole e medie imprese innovative, con riferimento ai costi e valore di produzione.
Inoltre, sotto un profilo logico-sistematico, va anche ricordato che è lo stesso requisito riferito al personale a non rendere possibile l'estensione alle Pmi innovative dell'interpretazione fornita a suo tempo a favore delle Start up, perché la percentuale richiesta di forza lavoro qualificata risulta rapportata alla forza lavoro complessiva.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".