E’ considerata Pmi innovativa, ai sensi dell’articolo 4 del Dl 3/2015, l’impresa che dispone di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.
Lo specifica il parere prot. 513 del 2 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico rilevando che non rientra tra i requisiti per poter essere qualificate Pmi innovative il titolo di proprietà industriale denominato disegno e modello registrato, conosciuto come “brevetto per modello ornamentale” prima del recepimento della direttiva 98/71/CE.
Ciò vale anche con riferimento alle Start up innovative.
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