Pluralità di convenuti e persona citata in diverso Stato membro

Pubblicato il 04 novembre 2017

Precisazioni delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite civili di Cassazione, con ordinanza n. 26145 depositata il 3 novembre 2017, si sono pronunciate con riferimento all’articolo 6, n. 1 del Regolamento CE n. 44/2001 ai sensi del quale la persona, fisica o giuridica, domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membroin caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato”.

Detta disposizione – ha sottolineato il Massimo Collegio di legittimità - non solo individua l'ordinamento in cui può essere radicata la controversia transnazionale, ma designa anche il giudice che compete territorialmente all'interno del medesimo.

In ogni caso – ha, altresì, precisato - è affidata alla “lex fori” la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di competenza territoriale del giudice adito, se siano diverse da quello individuato in base alla norma del Regolamento.

La violazione di questa norma, difatti, rileva, ai fini dell'esclusione della giurisdizione, soltanto qualora una tale violazione si traduca nel citare il convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso dal Paese membro individuato in base alle norme del Regolamento medesimo.

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