La continuazione tra i reati è ostativa all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.?
E ancora. In presenza di quali condizioni è possibile applicare, in concreto, l'istituto della particolare tenuità del fatto a fronte di un reato continuato, nel caso in cui non lo si reputi in sé ostativo alla configurabilità della predetta causa di non punibilità?
Ai due quesiti hanno risposto le Sezioni Unite penali della Cassazione con sentenza n. 18891 del 12 maggio 2022.
Per il massimo Collegio di legittimità, la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è, di per sé, ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
Questo, salve le ipotesi "in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, ad integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale".
In presenza di continuazione tra reati - hanno altresì precisato le SS. UU. - la predetta causa di esclusione della punibilità può essere riconosciuta dall'organo giudicante all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative previste dall'art. 131-bis richiamato, tenga conto di una serie di indicatori, rappresentati, in particolare:
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