Con messaggio n. 7266 del 2 dicembre 2015, in considerazione del rilevante numero di quesiti ricevuti, aventi ad oggetto richieste di creditori di accesso alle banche dati dell’Istituto ex art. 492 bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c., l’INPS ha fornito indicazioni operative per garantire uniformità e coerenza delle prassi amministrative.
Ricorda l’Istituto che il D.L. n. 132/2014, convertito con Legge n. 162/2014, ha introdotto nel codice di rito l’articolo 492-bis c.p.c. secondo cui il Presidente del Tribunale, su istanza del creditore, può autorizzare la ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore da pignorare nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle degli Enti Previdenziali.
Il D.L. n. 83/2015, convertito con Legge n. 132/15, è intervenuto sulla disciplina in esame:
Pertanto, conclude il messaggio, in presenza di un provvedimento autorizzativo adottato dal Tribunale, l’Istituto è tenuto a dare piena ed immediata ostensione dei dati contenuti nelle proprie banche dati, secondo quanto previsto dall’autorizzazione del Tribunale.
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