Nell’ipotesi di pignoramento presso terzi dei canoni di locazione, il conduttore, terzo pignorato, non può essere costretto a proseguire contro la sua volontà il rapporto di locazione, qualora abbia la facoltà di sciogliersene secondo le regole che disciplinano il suo rapporto.
Qualora, infatti, sul bene immobile oggetto di pignoramento preesista un contratto di locazione, la regola di cui all’articolo 2917 del Codice civile non può incidere sulla libertà del conduttore di sciogliersi dal contratto secondo le regole di quel particolare rapporto.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione, nel testo dell’ordinanza n. 20952 depositata il 17 ottobre 2016 nell’ambito di una vicenda in cui le era stato chiesto di chiarire se la disposizione di cui all’articolo 2917 del Codice civile potesse impedire al soggetto conduttore di risolvere il contratto di locazione abitativa anche successivamente alla notifica del pignoramento presso terzi.
Si ricorda che la norma in oggetto è quella che rende inopponibile al creditore pignorante le cause di estinzione del credito verificatesi successivamente al pignoramento.
In proposito, i giudici di legittimità hanno ricordato come detta disposizione sia volta esclusivamente a disciplinare il regime di opponibilità al creditore pignorante dei fatti estintivi dell’obbligazione, fissando le regole della inopponibilità al pignoramento degli eventi successivi estintivi del credito.
Questo, al fine di evitare atti dispositivi successivi da parte del debitore, volti a disperdere un elemento costitutivo della sua garanzia patrimoniale, già sottoposto, mediante, appunto, il pignoramento, a soddisfare gli interessi del creditore pignorante.
Tuttavia – continua la Sesta sezione civile – l’articolo 2917 c.c. non può avere un’efficacia limitativa della libertà negoziale del terzo pignorato nei rapporti di durata.
Esso non può, ossia, impedire l’efficacia del recesso del conduttore di un rapporto continuato, quale è il rapporto di locazione, che venga esercitato sulla base delle regole tipiche del rapporto stesso.
E ciò, anche quando i canoni di locazione derivanti da quel rapporto siano stati oggetto di pignoramento.
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