Con sentenza n. 248 depositata il 3 dicembre 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Viterbo in riferimento all'art. 545 quarto comma codice procedura civile.
Il Tribunale rimettente in particolare – cui era stata sottoposta una procedura esecutiva a carico di una donna con stipendio esiguo ed a cui rimaneva ben poco per le proprie esigenze a seguito del pignoramento - sollevava profili di incostituzionalità del menzionato art. 545 comma 4 c.p.c., laddove non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi necessari per soddisfare le sue esigenze di vita. Censurava inoltre, in via subordinata, quella parte della norma in cui non sono previste, per la retribuzione, le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari ex art. 3, comma 5 lett. b) D.Lgs. 26/2012 convertito con Legge n. 44/2012.
Dopo ampio excursus normativo e giurisprudenziale, la Consulta ha respinto la doglianza di incostituzionalità, evidenziando come il regime delle impignorabilità afferenti a redditi esigui, si presenti invero piuttosto complesso a causa di fattispecie riferibili a situazioni diverse e tra loro disomogenee.
Con riguardo alla pretesa illegittimità del citato art. 545 c.p.c. perché inidoneo a garantire al lavoratore i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, la Corte ha precisato che la facoltà del creditore di escutere il debitore, non può essere totalmente sacrificata, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito.
Non può dunque ritenersi arbitraria la norma impugnata – conclude la Consulta - solo perché non esclude gli stipendi ed i salari più bassi.
Alla luce di detta pronuncia, deve dunque affermarsi che la pignorabilità del quinto dello stipendio, va calcolata sull'intera busta paga, senza che possa essere esclusa dal computo una parte da riservarsi ad uso esclusivo del lavoratore.
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