Piattaforme online, in scadenza i dati alle Entrate

Pubblicato il 29 gennaio 2024

Adempimento in vista per i gestori di piattaforme online: entro il 31 gennaio 2024 devono inviare i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate utilizzando i loro siti.

Ciò, in forza del Decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 (in Gazzetta Ufficiale n. 72/2023) che ha recepito la direttiva (UE) 2021/514, cosiddetta DAC7, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

DAC7: obiettivi

Finalità della direttiva DAC7 è di emanare norme utili a contrastare i fenomeni di evasione, elusione e frode fiscale che avvengono nelle operazioni online, attraverso i portali di intermediazione. Infatti, nella maggior parte dei casi si tratta di portali che si trovano fuori di confini nazionali così da rendere difficile individuare il volume di affari dei gestori coinvolti.

Dunque, con la direttiva DAC7 si impone l’obbligo di comunicazione delle informazioni da parte dei gestori dei portali e lo scambio automatico delle informazioni tra le autorità fiscali dei vari paesi.

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 406671 del 20 novembre 2023 ha dato attuazione alle norme del decreto legislativo 32/2023 per le quali si prevede lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione tra l'Agenzia delle Entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea ed alcune Stati extra-Ue.

Precisazioni

La comunicazione scatta in caso di svolgimento di attività legate a:

Invece, non ricadono nell’obbligo i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), per i quali l’amministrazione finanziaria attinge i dati in altri flussi.

Ancora, sono esclusi i piccoli venditori per i quali il gestore di piattaforma ha svolto meno di 30 attività “pertinenti”, e l’importo totale del corrispettivo versato o accreditato non supera i 2mila euro nell’anno.

Comunicazione dati: soggetti tenuti

Soggetti obbligati sono i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o qui dotati di stabile organizzazione.

NOTA BENE: Sono tenuti alla comunicazione anche i FPO (Foreign Platform Operator) cioè ovvero i gestori stranieri non qualificati non-Ue, che facilitano l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato Membro e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE.

Il provvedimento agenziale 406671/2023 stabilisce che in presenza di più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione riguardante le medesime informazioni, scatta l’esonero se uno dei gestori effettua la comunicazione. Il gestore esonerato è comunque tenuto ad effettuare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”; quello che invia la comunicazione fornisce i dati dei soggetti esonerati.

In particolare, detta “Comunicazione di assenza di dati da comunicare” dovrà contenere le seguenti informazioni relative al gestore di piattaforma che assume l’obbligo di comunicazione:

a) Stato Membro di residenza;

b) NIF;

c) Nome;

d) Indirizzo.

I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione qualificabili come tali in almeno un altro Stato Membro, informano l’Agenzia delle entrate della scelta relativa allo Stato Membro nel quale decidono di adempiere all’obbligo di comunicazione, avvalendosi delle funzionalità ad essi rese disponibili tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

I dati da fornire sono:

Dati da comunicare

Ai sensi del punto 6 del provvedimento AdE n. 406671/2023, i gestori di piattaforma tenuti all’obbligo di comunicazione devono inviare all’Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:

Termine per la comunicazione

Il termine entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i siti dei gestori di piattaforme è stabilito al 31 gennaio 2024.

Entro il 29 febbraio 2024 l'Agenzia condividerà le informazioni ricevute con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.

Modalità di comunicazione

I soggetti obbligati effettuano la comunicazione attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, predisponendo i file secondo il formato XML

Entro 5 giorni lavorativi dopo la protocollazione del file, l’Agenzia delle Entrate certifica la presentazione delle comunicazioni con ricevuta di esito positivo o negativo-scarto. In caso di scarto deve essere effettuato un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare.

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