Piano Transizione 5.0: nuove faq 2025 su incentivi, cumulabilità e semplificazioni

Pubblicato il 24 febbraio 2025

Il 21 febbraio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha aggiornato le FAQ sul Piano Transizione 5.0, fornendo chiarimenti su aspetti chiave del programma. Le nuove nove risposte pubblicate hanno come obiettivo quello di fornire indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025, oltre che chiarire altri aspetti e modificare alcune FAQ precedentemente pubblicate.

Le principali novità riguardano la semplificazione del calcolo dell’efficienza energetica per la sostituzione di beni obsoleti, l’ampliamento delle possibilità di cumulo tra incentivi e le condizioni per l’ammissibilità dei progetti che generano rifiuti pericolosi. Sono stati, inoltre, introdotti aggiornamenti su contratti con patto di riservato dominio, perizie di conformità e risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica.

Vincoli ambientali e rifiuti pericolosi

Uno dei chiarimenti più attesi riguarda l’applicazione del principio europeo DNSH ("Do No Significant Harm") in relazione ai rifiuti pericolosi. Secondo la FAQ n. 10.1, un progetto può accedere agli incentivi del Piano Transizione 5.0 se non comporta un incremento della produzione di rifiuti pericolosi. Tuttavia, anche nel caso in cui vi sia un aumento, il progetto può essere comunque ammesso se i rifiuti aggiuntivi vengono destinati a specifiche operazioni di recupero o smaltimento (classificate come R1-R12 o D1-D12). Inoltre, il criterio di ammissibilità si applica anche considerando la percentuale complessiva di rifiuti pericolosi prodotti dal sito industriale: se questi non superano il 50% della quota destinata allo smaltimento, il progetto è accettato. Qualora questa soglia venga superata, si valuta un’ulteriore condizione: se il sito industriale non ha superato per più di due anni i limiti PRTR (Registro delle emissioni e trasferimenti di inquinanti), il progetto può comunque ottenere l’approvazione.

Semplificazione del calcolo energetico

La FAQ n. 4.18 introduce una procedura semplificata per la verifica della riduzione dei consumi energetici nei progetti che prevedono la sostituzione di beni strumentali obsoleti. È ora possibile considerare un nuovo bene come sostitutivo di uno interamente ammortizzato da almeno 24 mesi, a condizione che il nuovo macchinario svolga funzioni simili e contribuisca alla creazione di valore, anche attraverso tecnologie più avanzate. Non vi sono restrizioni su dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene sostituito e quello nuovo: ad esempio, è consentita la sostituzione di un centro di lavoro a 3 assi con uno a 5 assi o l’adozione di un macchinario con area di lavoro più ampia. Inoltre, non è richiesta la rottamazione del bene obsoleto per poter accedere all’agevolazione, semplificando così l’iter di verifica e incentivando il rinnovamento tecnologico nelle imprese.

Cumulabilità degli incentivi

La FAQ n. 8.6 conferma la possibilità di cumulare il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0 con altre agevolazioni europee, a condizione che non vengano coperte le stesse quote di costo per gli investimenti e che il cumulo non superi il costo totale sostenuto. La modifica, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 427, lettera h), chiarisce che il credito d’imposta può essere combinato con altri strumenti di sostegno UE, salvo specifici divieti previsti da alcune misure (ad esempio, la Misura Parco Agrisolare PNRR). Tuttavia, non è possibile applicare le aliquote degli incentivi sull’intero investimento: ad esempio, se un’impresa ha già ricevuto un’agevolazione con un’intensità di aiuto del 60%, il credito d’imposta 5.0 potrà essere calcolato solo sul residuo 40% dei costi. Questo chiarimento fornisce alle imprese una maggiore certezza sulle modalità di accesso alle agevolazioni, garantendo il rispetto delle soglie di cumulabilità previste.

Contratti di vendita con patto di riservato dominio oltre i 5 anni

La FAQ n. 2.17 chiarisce le implicazioni dei contratti di vendita con patto di riservato dominio di durata superiore ai cinque anni in relazione alla fruizione del credito d’imposta Transizione 5.0.

Secondo la normativa di riferimento, per stabilire il momento in cui un investimento è considerato effettuato e, quindi, rilevante ai fini dell’agevolazione, è necessario far riferimento all’articolo 109 del TUIR. Tale disposizione stabilisce che, per i beni mobili, il costo di acquisizione viene considerato sostenuto alla data di consegna o spedizione, oppure, se successiva, al momento in cui avviene il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale, indipendentemente dalla presenza di clausole di riserva della proprietà.

Pertanto, in risposta al quesito sull’ammissibilità al credito d’imposta Transizione 5.0 di un contratto di vendita con patto di riservato dominio che si estende oltre i cinque anni, la risposta è positiva.

Validità delle perizie asseverate tra Transizione 4.0 e 5.0

La FAQ n. 2.18 fornisce chiarimenti sulla portabilità degli attestati di conformità e delle perizie asseverate rilasciati per il credito d’imposta Transizione 4.0, specificando che non è necessario produrre una nuova attestazione per usufruire del credito d’imposta Transizione 5.0.

Se un’impresa possiede già una perizia asseverata, un attestato di conformità o una dichiarazione del legale rappresentante, relativi a beni con un costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tali documenti possono essere utilizzati per accedere agli incentivi del Piano Transizione 5.0, in alternativa al credito d’imposta previsto per la Transizione 4.0.

Il motivo di questa possibilità risiede nel fatto che le perizie già emesse certificano il rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’agevolazione, ovvero l’inclusione dei beni negli allegati A e B, nonché la loro interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Poiché questi criteri sono identici per entrambi i piani di incentivazione, la documentazione già disponibile è considerata valida anche per la Transizione 5.0.

Procedura semplificata per la riduzione dei consumi

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un nuovo capitolo dedicato alla procedura semplificata per la verifica della riduzione dei consumi energetici, regolata dal comma 9-bis dell’art. 38. A supporto di questa innovazione, il MIMIT ha pubblicato quattro nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della semplificazione procedurale.

Questa nuova disposizione mira a ridurre gli oneri burocratici per le imprese, mantenendo l'obbligo di certificazione e calcolo del risparmio in TEP equivalenti, ma consentendo ai certificatori di basare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata preesistente. Tra le fonti riconosciute vi sono Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili (MTD) e altre evidenze equivalenti a livello internazionale.

L’eliminazione dell’obbligo di effettuare calcoli specifici sui consumi energetici semplifica notevolmente il processo di valutazione e velocizza l’accesso agli incentivi del Piano Transizione 5.0, garantendo alle imprese un iter più snello e trasparente.

Ulteriori modifiche alle FAQ

Oltre alle nuove FAQ introdotte, sono state modificate alcune FAQ già pubblicate e ne sono state eliminate due.

Tra le FAQ aggiornate, oltre alla FAQ n. 10.1 sui vincoli ambientali e i rifiuti pericolosi, si segnalano:

Queste modifiche mirano ad allineare il Piano Transizione 5.0 alle ultime evoluzioni normative e a garantire maggiore chiarezza alle imprese interessate a beneficiare degli incentivi.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Milleproroghe 2025 è legge: tutte le proroghe fiscali, agevolazioni e altre novità

24/02/2025

Tfr, indice di rivalutazione di gennaio 2025

24/02/2025

Disabili, semplificato il certificato medico introduttivo

24/02/2025

Bonus ZES Unica al via: quanto conviene realmente

24/02/2025

Proventi del GSE per impianto fotovoltaico. Controlli del contribuente

24/02/2025

Studio associato: rimborsi auto deducibili al 100% se il professionista usa il suo mezzo

24/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy