Il piano di risanamento aziendale - ex articolo 67, terzo comma, lettera d), della L.F. - non è riconducibile, come tale, alle procedure concorsuali.
Pertanto: il debitore ha l’obbligo, non solo di registrare la nota di variazione in diminuzione, ma anche di procedere al riversamento della relativa imposta all'Erario senza attendere la conclusione del piano di risanamento.
È quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate con la Risposta n. 110 pubblicata il 17 dicembre 2018 sulle note di variazione Iva nel piano attestato di risanamento.
Si legge che in relazione alla procedura concorsuale del fallimento, a fronte della facoltà di eseguire la variazione in diminuzione “gli organi della procedura sono tenuti ad annotare nel registro Iva la corrispondente variazione in aumento; tale adempimento, tuttavia, non determina l'inclusione del relativo credito Iva vantato dall'Amministrazione nel riparto finale, ormai definitivo, ma consente di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis”.
Ma ciò non può applicarsi al piano di risanamento aziendale di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della L.F. (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), non riconducibile, come tale, alle predette procedure concorsuali (non è corretta l'ipotesi dell'istante che il piano rientri fra le procedure lato sensu concorsuali).
Secondo le disposizioni ante modifica - recata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’articolo 1, comma 567, lett. d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - l'obbligo del cessionario o committente di registrare la variazione, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa, non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).
Il richiamo alle sole procedure concorsuali comporta che nell'ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero di un piano attestato - ai sensi, rispettivamente, dell'art. 182-bis e dell'art. 67, terzo comma, lett. d), della legge Fallimentare - permane l'obbligo del cessionario o committente di registrare la variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata. Pertanto, il cedente o prestatore del servizio può portare in detrazione l'Iva, nella misura esposta nella nota di variazione, mentre la controparte è tenuta a ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato, riversando l'imposta all'Erario.
Il chiarimento, seppur riferito ad una disposizione poi modificata - l'articolo 1, comma 567, lett. d), della legge n. 232 del 2016, ha soppresso la previsione secondo cui l’obbligo di registrazione della nota di variazione da parte del committente/cessionario non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a) - conserva, comunque, una sua attualità al fine di declinare gli istituti riconducibili tra le "procedure concorsuali" cui si riferisce il comma 2 dell’articolo 26.
L'Agenzia precisa, dunque, che nell'ipotesi di piano attestato ex articolo 67 della L.F. il debitore abbia l’obbligo, non solo di registrare la nota di variazione in diminuzione, ma anche di procedere al riversamento della relativa imposta all'Erario senza attendere la conclusione del piano di risanamento.
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