La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) all’art. 1, co. 210 ha prorogato – per il periodo d’imposta 2020 – il credito d’imposta introdotto dall’art. 1, co. da 46 a 56, della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), che prende il nome di “Piano Nazionale Impresa 4.0”, avente lo scopo di stimolare gli investimenti delle imprese per la formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale, cioè le cosiddette “tecnologie abilitanti”.
Con l’approfondimento del 12 ottobre 2020, la Fondazione Studi CdL ha messo in evidenza i soggetti beneficiari, gli ambiti tecnologici coinvolti, le procedure per il calcolo e l’utilizzo del credito, anche alla luce della normativa emessa per rispondere all’emergenza COVID-19.
Possono accedere al credito d’imposta:
Il credito d’imposta non si applica alle “imprese in difficoltà” definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento UE n. 651/2014. Ne sono, invece, destinatarie tutte le imprese (escluse quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2, del D.Lgs. n. 231/2001) in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC).
Le attività formative dovranno essere svolte nei seguenti ambiti:
Sono ammessi a partecipare alle attività formative i lavoratori dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato e gli apprendisti.
Si deve prendere a riferimento la retribuzione al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali e aggiungere i seguenti elementi:
Il limite massimo annuale del credito dipende dalle dimensioni delle imprese. In particolare, l’agevolazione è pari al:
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, presentato attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi.
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