Piani di stock option con l’incognita delle esenzioni Inps
Pubblicato il 11 settembre 2008
La circolare n. 54/E ha abolito il regime fiscale agevolato per i piani di azionariato esercitati dal 25 giugno scorso, data di entrata in vigore del Dl 112/2008. Dubbi restano invece sull’operatività della nuova esenzione contributiva, su cui si attendono le regole applicative da rilasciarsi con un intervento ufficiale. Dunque, per le stock option esercitate dal 25 giugno, il plusvalore derivante dall’assegnazione concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sullo stesso il lavoratore deve operare le ritenute per Irpef e addizionali. Prima di tale modifica normativa, il benefit da stock option sfuggiva anche al prelievo contributivo grazie all’armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale disposta dall’articolo 27 del Dpr n. 797/55. Allo stesso modo, i piani di azionariato che non rispettando le condizioni poste dal Tuir erano soggette a tassazione Irpef del capital gain, scontavano anche un corrispondente prelievo contributivo. La legge di conversione del Dl 112 ha introdotto nell’articolo 27 del Dpr 797 una nuova esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi per i “redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option”. Tuttavia, la legge previdenziale non fornisce precisi riferimenti normativi al riguardo, lasciando incerto il quadro applicativo della nuova esenzione. In particolare, ci si chiede se ogni tipo di reddito derivante da piani di stock option può godere dell’esenzione contributiva oppure se è necessario il rispetto di alcune condizioni, analoghe a quelle richieste in passato per il non assoggettamento a Irpef. Senza ulteriori specificazioni, la nuova esenzione dovrebbe essere applicata a tutte quelle fattispecie che prima della stretta scontavano i contributi Inps, con possibili risvolti elusivi.