Le nuove regole sui trasferimenti transfrontalieri di denaro, disciplinate dal Dlgs sui controlli valutari cui il Consiglio dei ministri ha appena dato il via libera, allineando l’ordinamento italiano ai dettami Ue in materia di anitirciclaggio, formalizzati nel regolamento (Ce) n. 1889/2005. Poggiano su un’accezione allargata di “denaro contante”, così da potersi applicare anche:
ai trasferimenti di strumenti negoziabili al portatore, comprendendo i travellers cheque; agli strumenti negoziabili emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o messi in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; agli strumenti incompleti firmati, ma che non presentano il nome del beneficiario.
L’obbligo di dichiarazione alle Dogane (da compilarsi in conformità al modello allegato al decreto) scatta - dal 1° gennaio 2009, quando opererà la nuova legge - a partire dalla soglia di 10mila euro.
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