L’Inps, con il messaggio n. 15924 di ieri, cambia il proprio indirizzo sul periodo di riferimento ai fini della tutela dei lavoratori nel caso di insolvenza del datore di lavoro. Dai chiarimenti dell’Istituto, infatti, emerge che il periodo di 12 mesi entro cui devono essere comprese le tre mensilità non erogate dal datore di lavoro, ai fini dell’intervento sostitutivo del fondo di garanzia Inps, decorre dalla data in cui il lavoratore abbia agito in giudizio (dies a quo) per fare valere il suo diritto e non più dalla data della domanda di dichiarazione di insolvenza. La rigida applicazione di questo principio, contenuto nella circolare n. 55/1998, comporta infatti il rigetto di tutte quelle domande presentate dai lavoratori che prima dell’istanza di apertura della procedura concorsuale abbiano tentato di realizzare i propri crediti agendo in giudizio contro il datore di lavoro. Per tali ragioni, l’Inps torna sui suoi passi e riconosce la possibilità di anticipare la decorrenza della domanda ad una data precedente solo, però, al lavoratore che abbia agito in giudizio, senza che gli altri dipendenti dello stesso datore di lavoro possano avvantaggiarsene. Inoltre, si chiarisce che il tentativo obbligatorio di conciliazione non è equiparabile a un’iniziativa giudiziaria e non determina, quindi, la retrodatazione del dies a quo.
Il messaggio Inps n. 15924, del 5 giugno 2006, è stato argomento di approfondimento anche da parte del quotidiano Il Sole-24 Ore, che ne ha dato però una versione diametralmente opposta. Si riporta di seguito la sintesi dell’articolo così come formulato dall’Autore.
L’Inps, con il messaggio n. 15924 del 5 giugno merito ai crediti da lavoro (pagati dall'Inps quando il datore di lavoro non può adempiere a questo obbligo) ex articolo 2 del Dlgs 80/92, chiarisce che è la data della domanda di dichiarazione di insolvenza il giorno dal quale parte il calcolo dei dodici mesi entro i quali devono essere comprese le tre mensilità non erogate dal datore di lavoro. Inoltre, nel messaggio è precisato che saranno respinte le domande presentate dai lavoratori che, prima dell’istanza di apertura della procedura concorsuale, abbiano agito in giudizio contro il datore di lavoro per ottenere i crediti retributivi spettanti.
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