Più spazio alle firme informatiche
Pubblicato il 22 maggio 2013
Diffuse, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 (in “
Gazzetta Ufficiale” n. 117 del 21/5/2013), le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica della firma elettronica avanzata, qualificata e digitale. Il documento adegua il regolamento relativo alle firme elettroniche al Codice dell'amministrazione digitale.
Il provvedimento era molto atteso in quanto consente di applicare la firma digitale o la firma elettronica in ogni documento redatto nell'ambito del territorio italiano; ciò facilita i rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni pubbliche.
Rilevante è l'importanza data alla firma elettronica avanzata; questa, a differenza delle altre firme digitali, garantisce:
- l'identificazione del firmatario del documento;
- la connessione univoca della firma al firmatario;
- il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima;
- la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
- l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
- la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.
In base a quanto stabilisce l'art. 21 del Cad, il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato secondo le regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile, ossia fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.