Lo schema di Dlgs che recepisce la direttiva 2002/65 (che ha ottenuto il suo primo sì dal Governo lo scorso 20 maggio) detta le regole per l'eliminazione totale degli aggiramenti delle norme poste a tutela dei risparmiatori, prevedendo che il fornitore - ovvero l'impresa che funge da "direttiva 2002/65" a distanza del prodotto finanziario - sia la controparte del consumatore ed assuma obblighi informativi che eliminino le zone d'ombra che si nascondono nell'impiego delle tecniche a distanza. Il risparmiatore viene pure garantito dall'introduzione, anche nella materia della vendita a distanza, dell'istituto del diritto di recesso. Infine, si vieta di fornire a distanza servizi finanziari non richiesti dal consumatore se la fornitura comporta pagamenti immediati o differiti.
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