Il Governo, con la manovra d’estate e il successivo collegato alla Finanziaria previsto un doppio intervento sulla disciplina delle perdite (per i soggetti Irpef e Ires). In vista dell’ormai imminente acconto di fine mese delle società di capitali, sembra perciò opportuno fare una ricognizione sui contenuti delle novità introdotte. In primo luogo, si deve ricordare che è stato soppresso il regime della compensazione orizzontale per le perdite prodotte da imprese in contabilità semplificata e da esercenti arti e professioni. Pertanto, a partire dalle perdite maturate nel periodo d’imposta 2006, l’unica disciplina applicabile a questi soggetti sarà quella applicata da sempre alle imprese in contabilità ordinaria e, cioè, la cosiddetta compensazione verticale. In altri termini, la perdita potrà essere compensata solo con redditi della stessa natura, con riporto a nuovo, entro il quinto periodo successivo, dell’eccedenza. L’articolo 84 del Tuir è stato riscritto dal Dl 223/06 nella parte in cui si prevede il riporto illimitato delle perdite conseguite nei primi tre esercizi. La finalità della disposizione è quella di evitare che, tramite operazioni societarie straordinarie, possano essere trasferite attività in perdita che già hanno maturato i primi tre esercizi, a soggetti neocostituiti che potrebbero riportarle a nuovo beneficiando un'altra volta del riporto illimitato. Sulla decorrenza di questa norma è intervenuto il collegato alla Finanziaria 2007, che ha eliminato la specifica disciplina sulle perdite fiscali illimitatamente riportabili formatesi in esercizi precedenti rispetto a quello di entrata in vigore della manovra d’estate e non ancora utilizzate alla stessa data. Per effetto di ciò, appare confermato che le novità intervenute in materia di perdite illimitate non hanno alcun effetto in ordine al ricalcolo dell’acconto Ires previsto dall’articolo 36, comma 34, del Dl 223/06.
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