Anche dopo la riforma Ires resta valido il divieto di deduzione fino a concorrenza dei dividendi esteri percepiti in regime madre-figlia. I chiarimenti giungono dalla risoluzione n. 128/E, del 9 novembre 2006, con cui il Fisco ribadisce che non sono deducibili le minusvalenze su azioni Pex realizzate nel biennio transitorio, se la svalutazione operata nel 2002-2003 era stata ripresa a tassazione solo “volontariamente”. L’Agenzia ricorda che già nella circolare 36/E/2004 era stato precisato che per usufruire della deduzione transitoria su azioni Pex, le minusvalenze dovevano essere a fronte di svalutazioni tassate o in forza delle particolari regole del Dl 209/02, oppure perchè non rispettavano i criteri generali del Tuir. Nel caso, quindi, di una svalutazione che il contribuente aveva volontariamente recuperato a tassazione, la norma non opera e la minusvalenza resta indeducibile.
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