Con la circolare n. 16 del 7 febbraio 2023, l’Istituto previdenziale informa che sono state aggiornate le aliquote contributive dei pescatori autonomi per l’anno 2023 e indica le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.
I pescatori autonomi hanno l’obbligo di versare un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
La variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022 - dicembre 2022 è risultata pari a +8,1%.
Pertanto, per l’anno 2023, la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori autonomi che svolgono l’attività di pesca è la seguente:
Su tali retribuzioni dovrà essere calcolata la contribuzione dovuta dai pescatori autonomi.
Per l’anno 2023 l’aliquota contributiva dovuta dai pescatori resta ferma nella misura del 14,90%, così composta:
Gestione F.P.L.D. |
Aliquote |
Coefficiente di ripartizione |
Base |
0,11 |
0,007383 |
Adeguamento |
14,79 |
0,992617 |
Totale |
14,90 |
1 |
Dunque, il contributo mensile determinato dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale è pari a € 111,76, come di seguito:
Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti |
Contributo mensile |
Base |
€ 0,83 |
Adeguamento |
€ 110,93 |
Totale |
€ 111,76 |
Ai sensi dell’articolo 11, legge 23 dicembre 2000, n. 388, si prevedono delle agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.
NOTA BENE: A partire dal mese di gennaio 2023, le imprese potranno usufruire dell’agevolazione in misura pari al 44,32%.
Al netto del precedente beneficio, il contributo mensile dovrà essere versato nell’importo pari a 62,23 euro, così suddiviso:
F.P.L.D. |
Contributo mensile |
Base |
€ 0,46 |
Adeguamento |
€ 61,77 |
Totale |
€ 62,23 |
La disciplina riguardante il contributo di maternità è stata estesa anche alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni.
Il versamento per la copertura degli oneri della tutela pari all’importo mensile di € 0,62 è a carico di ogni iscritto al Fondo.
Le modalità di versamento del contributo rimangono invariate.
Si rammenta che le rate mensili dovranno essere versate entro il giorno 16 di ogni mese.
A breve, l’Istituto comunicherà i dati utili per il pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2023.
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