Pescatori autonomi, aliquota contributiva per l’anno 2021

Pubblicato il 09 febbraio 2021

L’Istituto previdenziale, con la circolare 9 febbraio 2021, n. 18, comunica la percentuale delle aliquote, gli sgravi e le modalità di versamento, relativamente all’anno 2021, per la contribuzione dei lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca.

In particolare, i pescatori professionali autonomi, soggetti al regime assicurativo disciplinato dalla Legge 13 marzo 1958, n. 250, devono versare mensilmente all’Inps un contributo calcolato sulla retribuzione convenzionale vigente. Tale retribuzione convenzionale, riparametrata annualmente in base all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo, per l'anno 2021 è fissata in:

Per quanto attiene l'aliquota contributiva dovuta alla gestione FPLD, sin dal 1° gennaio 2014, la percentuale è fissata al 14,90%.

Applicando tale aliquota alla retribuzione convenzionale, il contributo da versare è di euro 101,32.

A tal proposito, si evidenzia che ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunariA decorrere dall’anno 2020, i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazione dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32%”.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le imprese potranno usufruire del predetto beneficio, corrispondente un contributo mensile per l'anno 2021 pari ad euro 56,42.

Per la copertura dell’estensione dell’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, è stato previsto, ai sensi del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, un contributo la cui misura a carico di ogni iscritto al Fondo è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di euro 0,62. Lo stesso è riscosso congiuntamente al contributo IVS.

Invariate le modalità di versamento del contributo mensile che dovrà essere corrisposto entro il 16 di ogni mese.

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