Il decreto del Pubblico ministero di convalida della perquisizione eseguita d’urgenza dalla Polizia giudiziaria non è ricorribile per cassazione, salva l’ipotesi che l’atto sia qualificabile come atto “abnorme”.
L’abnormità, che consente di proporre il ricorso per cassazione anche contro provvedimenti formalmente non impugnabili, può comunque configurarsi “laddove il provvedimento abbia comportato una inammissibile stasi del procedimento, con conseguenze impossibilità di proseguirlo (cd abnormità funzionale), ovvero se il provvedimento sia stato emesso dall’autorità giudiziaria nell’esercizio di un potere non riconosciuto dall’ordinamento (cd abnormità strutturale per carenza di potere in astratto), o con deviazione rispetto al modello legale, dunque nell’esercizio di un potere consentito, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè al di fuori dei casi ivi stabiliti”.
E la sussistenza di un atto abnorme è stata esclusa dai giudici di Cassazione – sentenza n. 34807 del 10 agosto 2016 – nell’ambito di una vicenda in cui era stata disposta una perquisizione personale nei confronti di un uomo, funzionale al reperimento di una banconota da venti euro asseritamente sottratta dal registratore di cassa di una farmacia.
Secondo la Corte, le specifiche modalità di esecuzione della perquisizione personale non potevano determinare, nella specie, l’abnormità dell’atto nei termini lamentati nel ricorso in sede di legittimità.
In particolare – si legge nel testo della sentenza - il provvedimento impugnato non rientrava in nessuna delle categorie di abnormità sopra indicate ma, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituiva espressione dei poteri riconosciuti dall’ordinamento senza aver, peraltro, determinato alcuna stasi del procedimento.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".