Permesso di soggiorno, decide la Prefettura sui lavoratori irregolari

Pubblicato il 20 novembre 2020

Parola alla Prefettura sul permesso di soggiorno richiesto per i lavoratori extracomunitari licenziati e per i quali era stata inoltrata l’istanza per l’emersione del rapporto di lavoro irregolare, ai sensi del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”, convertito in L. n. 77/2020).

È quanto previsto dal Ministero dell’Interno, con la circolare n. 4623 del 17 novembre 2020. Nel documento di prassi sono state affrontate alcune problematiche ricorrenti fra cui:

Permesso di soggiorno, come si ottiene in caso di interruzione del rapporto

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non ricollocabile a una causa di forza maggiore, il datore di lavoro è tenuto a chiedere allo Sportello Unico di essere convocato prioritariamente, al fine di consentire a tale ufficio di valutare se esistono i presupposti per il tempestivo rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La presenza del lavoratore in Italia deve essere anteriore all’8 marzo 2020 e ciò dovrà essere dimostrato da documentazione rilasciata da organismi pubblici.

Permesso di soggiorno, reddito del datore di lavoro

In merito al reddito del datore di lavoro, nel caso di nucleo familiare composto da un unico percettore di reddito, questo deve essere non inferiore a 20.000 euro annuo che si eleva a 27.000 euro in caso di famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

Permesso di soggiorno, garanzia alloggiativa

Circa l’impegno del datore di lavoro relativo alla garanzia di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi richiesti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Ministero dell’Interno fa presente che detto requisito è richiesto anche per la procedura di emersione dal lavoro irregolare.

Qualora, però, l’acquisizione dell’attestato di idoneità alloggiativa comporti una dilazione eccessiva della convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto, è possibile procedere alla conclusione del procedimento in presenza della sola richiesta di idoneità alloggiativa agli organi competenti, fermo restando l’obbligo in capo al datore di lavoro della produzione del suddetto documento allo Sportello Unico in un momento successivo.

Permesso di soggiorno, riapertura dei termini

Con riferimento a quei datori di lavoro che, pur avendo effettuato il versamento forfetario di almeno 500 euro, non hanno inviato alcuna istanza di regolarizzazione di un lavoratore straniero oppure, erroneamente, hanno inviato l’istanza all’INPS, ed intendono completare la procedura di regolarizzazione, possono ancora inviare l’istanza, a partire dalle ore 9:00 del 25 novembre 2020 e fino alle ore 20:00 del 31 dicembre 2020.

Le istanze devono essere inviate all’indirizzo “https://nullaostalavoro.interno.it”.

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