Permessi 104 e congedo straordinario: nuovi chiarimenti INPS su lavoro a turni, part-time e cumulo

Pubblicato il 08 agosto 2018

Con messaggio n. 3114, del 7 agosto 2018, l’INPS è tornato sulla questione relativa ai permessi ed al congedo straordinario per assistere i disabili gravi, al fine di fornire chiarimenti relativi a casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro.

Permessi ex lege 104/92

In caso di lavoro a turni, il permesso ex art. 33, commi 3 e 6, Legge n. 104/92, può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica e lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno.

A tal proposito, l’Istituto ha precisato che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione, per cui il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.

Inoltre, in caso di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, i 3 giorni di permesso mensile dovranno essere riproporzionati secondo la seguente formula:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time x 3 (giorni di permesso teorici)/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno.

Il risultato numerico andrà arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore, a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/92 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore.

In caso di rapporto di lavoro a tempo pieno, rimane confermata la formula già indicata nel messaggio n. 16866 del 28/6/2007.

La formula di calcolo da utilizzare in caso di part-time (orizzontale, verticale o misto) ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi è la seguente:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time x 3 (giorni di permesso teorici)/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno.

Cumulo del congedo straordinario con altri permessi

Ricorda il messaggio che, come già evidenziato nella circolare n. 53/2008, è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33, Legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).

Inoltre, i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i giorni di permesso mensile per assistere il disabile senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici, anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.

La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

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