Con sentenza n. 15642 depositata il 16 aprile 2024, la Corte di cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da un consulente tecnico d'ufficio, oppostosi alla condanna penale impartitagli dalla Corte d'appello.
Il CTU era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 328, comma 1 del codice penale (rifiuto di atti d'ufficio), per omessa consegna di un elaborato peritale nonostante i numerosi rinvii concessi dal giudice.
Il consulente si era opposto alla condanna sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato secondo l'articolo 328, comma 2 del codice penale, non sussistendo l'urgenza necessaria per configurare il reato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo.
Il rifiuto di atti d'ufficio si verifica quando un incaricato, quale un consulente tecnico, omette intenzionalmente di eseguire un atto che è parte delle sue funzioni ufficiali, in assenza di un giustificato motivo.
In base alla giurisprudenza:
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del consulente, annullando la sentenza di appello e rinviando il caso per un nuovo giudizio.
La Suprema corte ha specificato che il reato previsto dall'articolo 328, comma 1, del Codice penale richiede che l'atto omesso sia "qualificato" e "indifferibile" per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, o igiene e sanità, dovendo essere eseguito senza ritardi.
L'urgenza e l'indifferibilità di un atto, in particolare:
Per la Corte, in altri termini, va escluso che il solo ritardo, anche se prolungato, costituisca automaticamente il reato di rifiuto di atti d'ufficio se non è accompagnato da un pericolo concreto di pregiudizio per le parti interessate.
In conclusione, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse fornito motivazioni sufficienti per affermare che l'atto omesso dal perito del giudice fosse indifferibile e urgente secondo i criteri richiesti dalla legge.
Da qui l'annullamento della condanna precedente, con rinvio per un nuovo esame di merito.
Sintesi del Caso | Un consulente tecnico d'ufficio è stato condannato dalla Corte d'appello per il reato di rifiuto di atti d'ufficio, in quanto non ha consegnato un elaborato peritale nonostante i numerosi rinvii concessi. |
Questione Dibattuta | Il consulente ha contestato la condanna sostenendo che non sussisteva l'urgenza necessaria per configurare il reato ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del codice penale, e che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato secondo l'articolo 328, comma 2. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza di appello e rinviando il caso per un nuovo giudizio. La Corte ha chiarito che per configurare il reato l'atto omesso deve essere "qualificato" e "indifferibile": non basta un mero ritardo senza un concreto pericolo di pregiudizio per le parti interessate. |
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