, con la sentenza n. 19558 del 13 settembre 2006, chiarisce che il patto di prova per essere correttamente eseguito deve avere una durata che risulti adeguata, inoltre, il lavoratore deve essere effettivamente impiegato nelle mansioni per le quali è stato assunto. L’eventuale licenziamento basato sull’esito negativo della prova che non abbia le citate prerogative è ritenuto illegittimo, poiché non può essere ricondotto alla facoltà di recesso che il Codice civile riconosce alle parti, ex articolo 2096 del C.c.
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