“Perdono” super-scontato

Pubblicato il 20 marzo 2009

Gli adempimenti fiscali del Dl anticrisi sono illustrati nella circolare emanata ieri dalle Entrate. Si tratta della n. 10 del 2009, circolare che contiene un chiarimento importante in merito al ravvedimento operoso. Nello specifico, si legge che le nuove riduzioni da ravvedimento operoso sono da applicare a partire dalle regolarizzazioni effettuate dal 29 novembre 2008, ossia dalla data di entrata in vigore del citato decreto (Dl 185/08), anche se riferite a violazioni commesse prima di tale data. Gli sconti per il ravvedimento, si spiega, si sono resi necessari per evitare la perdita di appeal del ravvedimento in conseguenza dell’introduzione dei nuovi istituti dell’adesione ai Pvc e dell’adesione agli inviti al contraddittorio. Si ricorda che: nel caso il pagamento fosse effettuato entro 30 giorni dalla data dell’omissione o la regolarizzazione dell’omessa presentazione della dichiarazione fosse effettuata entro i 90 giorni successivi al previsto termine la sanzione verrebbe ridotta ad 1/12 del minimo (contro la pregressa riduzione ad 1/8); mentre, si ha la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo (contro la pregressa riduzione ad 1/5) per la regolarizzazione di errori od omissioni entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Tra le altre indicazioni la circolare precisa anche l’ambito soggettivo della sospensione degli obblighi tributari per i contribuenti delle province di Campobasso e Foggia per il sisma del 2002 ed esamina l’abolizione della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte dei commercianti al minuto e delle imprese che operano nella grande distribuzione.

L’Agenzia, inoltre, avverte del potenziamento e della semplificazione delle procedure esecutive per il recupero delle somme dovute per il condono fiscale: gli agenti della riscossione potranno recuperare tali somme non versate da coloro che hanno aderito al condono con iscrizione a ruolo a titolo definitivo e applicazione della sanzione del 30% e degli interessi legali.

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