Perdite su crediti sempre deducibili con debitore in procedura concorsuale

Pubblicato il 22 novembre 2010 Sono molte le indicazioni tratte dalla Corte di cassazione in tema di perdite su crediti. A riguardo si evidenzia la sentenza n. 22135/2010 nella quale si chiarisce che l’anno di competenza per effettuare la deduzione coincide con quello in cui si acquista la certezza del credito, momento in cui si ha la certezza che tale credito sia inesigibile:

- nel caso di perdite relative a debitori in bonis, l’articolo 101, comma 5 del Tuir prevede che le perdite in oggetto siano deducibili se sussistono elementi certi e precisi, con dimostrazione documentale dei tentativi del recupero del credito o che il recupero non sia ritenuto conveniente (importo modesto);

- nel caso di debitori assoggettati a procedure concorsuali, invece, le perdite sono sempre deducibili e il momento certo può essere rappresentato dalla data della declaratoria del fallimento o dalla data della chiusura della procedura e sarà sufficiente dimostrare l’apertura della procedura concorsuale nell’esercizio in cui si effettua la deduzione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Piano Transizione 5.0: ammissibilità di impianti fotovoltaici

27/09/2024

Iva, accise e dogane: la competenza passa al Tribunale UE

27/09/2024

Ceramica industria. Tabelle retributive

27/09/2024

CCNL Ceramica industria - Tabelle retributive del 22/7/2024

27/09/2024

Modello 730/2024 al 30 settembre. Proroga per Redditi PF

27/09/2024

CCNL Guardie ai fuochi - Rinnovo del 25/7/2024

27/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy