Perché possano essere considerate contraffatte le merci devono essere immesse nel mercato
Pubblicato il 02 dicembre 2011
La Corte di giustizia si è pronunciata nel contesto di due vicende in cui le autorità doganali avevano rinvenuto, nel corso di un’ispezione di alcuni carichi, del materiale elettrico e dei telefoni cellulari del tutto somiglianti a modelli di apparecchi registrati con marchio comunitario da altre aziende, ed avevano disposto il sequestro del materiale suddetto.
In particolare, con
sentenza depositata il 1° dicembre 2011, relativamente alle cause riunite
C-446/09 e
C-495/09, i giudici europei hanno risposto alla questione pregiudiziale finalizzata ad accertare se le merci recanti un marchio comunitario, soggette alla vigilanza doganale in uno Stato membro e in transito da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo, fossero atte a costituire
“merci contraffatte”.
Secondo la Corte, ai sensi del Regolamento CE n. 3295 del 1994, le norme comunitarie in materia devono essere interpretate nel senso che
“le merci provenienti da uno Stato terzo e che costituiscono imitazione di un prodotto tutelato nell’Unione europea da un diritto di marchio o copia di un prodotto ivi protetto da un diritto d’autore, da un diritto connesso, da un modello o disegno non possono essere qualificate come "merci contraffatte" o "merci usurpative" ai sensi di detti regolamenti per il solo fatto di essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione in regime sospensivo”. Ciò salvo il caso in cui sia dimostrato che le stesse siano destinate ad essere immesse in commercio nell’Unione europea.