Per un errore di procedura, riparte il redditometro
Pubblicato il 30 luglio 2013
Per un errore nella procedura, è revocata l'ordinanza del Tribunale di Pozzuoli del 21 febbraio 2013 che aveva accolto il ricorso presentato da un contribuente, il quale lamentava la violazione della propria privacy nel processo di controllo delle Entrate tramite redditometro ed otteneva che l'Agenzia non intraprendesse alcuna ricognizione, archiviazione o altra attività di conoscenza ed utilizzo dei propri dati.
Nell'accogliere il ricorso presentato dall'Amministrazione, con la sentenza dell'
11 luglio 2013, la Prima sezione civile del Tribunale di Napoli ravvisa un difetto di giurisdizione, evidenziando che in materia di privacy il rito da applicare è quello del lavoro, previsto dal D.Lgs n.
150/2011, pur decidendo in materia il giudice ordinario.
Esclusa l'ammissibilità del ricorso d'urgenza civilistico previsto dall'art. 700 del codice di procedura civile: eventuali impugnazioni del
decreto ministeriale del 24 dicembre 2012 devono essere fatte al giudice amministrativo, o alle Commissioni tributarie se è in corso un atto in materia fiscale, anche qualora la controversia vada a toccare i diritti fondamentali della persona.