costituzionale, con la sentenza n. 174, depositata venerdì 28 aprile, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 146, comma 3, del Testo Unico delle spese di giustizia (Dpr 115/02) cambiando direzione rispetto alle sue precedenti pronunce. Pertanto, secondo tra le somme anticipate dall’Erario devono essere compresi anche le spese e gli onorari del curatore. La questione era stata sollevata dalla sezione fallimentare del tribunale di Palermo, che aveva dimostrato una certa perplessità sul fatto che, in caso di fallimento privo di attivo, il curatore fallimentare fosse l’unico soggetto a non essere retribuito per l’attività svolta. I giudici siciliani avevano avanzato un'ipotesi di disparità di trattamento oltre a rilevare che, in questo caso, veniva compromesso anche l’articolo 36 della Costituzione sul diritto alla retribuzione. , ricostruendo la disciplina generale, è arrivata alla conclusione secondo la quale è manifestatamente irragionevole escludere dall’anticipazione da parte dell’Erario delle spese e degli onorari il solo curatore. “La volontarietà e non obbligatorietà dell’incarico e la non assimilabilità della posizione del curatore a quella del lavoratore non escludono il diritto del lavoratore al compenso, nè giustificano la non ricomprensione delle spese e degli onorari al curatore fra quelle che, come le spese e gli onorari agli ausiliari del giudice, sono anticipate dallo Stato....”.
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