La Cassazione, con la sentenza 20540 del 22 settembre 2006, interviene ad inquadrare l’ambito applicativo dell’articolo 6, comma 5, del decreto 633/72, chiarendo che il beneficio dell’Iva a esigibilità differita in materia sanitaria è limitato ai casi in cui il cessionario sia un ente ospedaliero di diritto pubblico. D’altro canto l’eccezione al principio generale, dettata dall’articolo 6, comma 5, del decreto 633/72 (legge Iva), ha lo scopo di evitare che le imprese che forniscono beni e servizi ad enti soggetti a contabilità pubblica, che come è noto è caratterizzata da ritardi nei pagamenti delle commesse, possano essere danneggiate da un immediato versamento dell’Iva, non seguito dal pagamento delle fatture emesse.
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